Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 28 mar 1948
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1949 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 33. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;117#art-2