Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 mar 1948
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 33. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;117#art-2