Art. 2
2 / 6In vigore dal 21 mag 1948
L'ultimo comma dell'art. 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dai seguenti:
"Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, compete l'indennità annua, speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).
Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;477#art-2