Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 mar 2012
Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo. I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento.
  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 297) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;43#art-2