Art. 1
1 / 4In vigore dal 27 mar 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:
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Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
Note all'articolo
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento.
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 297) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;43#art-1