Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . È autorizzata, l'assegnazione di lire duecentomilioni per far fronte alle spese per il restauro e la riparazione di edifici monumentali danneggiati dalla guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;167#art-1