Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Articolo unico. A decorrere dal 1 settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati è stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi: a) l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/ B, e successive modificazioni ed estensioni; b) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera a) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328, e successive modificazioni ed estensioni; c) l'indennità mensile di L. 120, concessa con l' del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 51. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-13;673#art-1