Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto-legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948; . È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600.000.000 (seicento milioni) da assegnare allo stato di previsioni del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48, per contributi di carattere straordinario da erogarsi in rapporto alle necessità di funzionamento degli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali.
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