Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 feb 1948
Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall' del presente decreto, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;56#art-3