Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948: . Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente: biglietti di importo fino a L. 200........................ L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500................... " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000.................. " 100 biglietti di importo oltre L. 1000........................ " 200
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