Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 104. - FRASCA
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