Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 mar 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento delle maggiori spese autorizzate con i precedenti articoli nei vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;166#art-3