Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:
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È data facoltà al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;116#art-1