Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 mag 1948
È demandata all'Ufficio del genio civile di Venezia la vigilanza sui lavori di ricostruzione del silos. Il collaudo dei lavori stessi verrà eseguito a cura, dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-08;431#art-4