Art. 8
8 / 10In vigore dal 27 lug 1948
Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-8