Art. 7
7 / 10In vigore dal 11 mar 1948
Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-7