Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 mar 1948
Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.
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