Art. 6
6 / 10In vigore dal 27 lug 1948
Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-6