Art. 5

Art. 5

5 / 10
In vigore dal 27 lug 1948
Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è munito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila. Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima atte all'impiego. Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-5