Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 dic 1948
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
  • Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100#art-3