Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 13 apr 1948
Il Collegio dei liquidatori, soddisfatti i creditori, ne dà l'annuncio con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale. Nel termine di 15 giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potrà rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli. Detto Ministero, sentito il Comitato istituito con l', decide entro 30 giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione, oltre che all'interessato, al Collegio dei liquidatori.
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