Art. 8
8 / 11In vigore dal 13 apr 1948
Entro il termine di sessanta, giorni dalla data della nomina, del Collegio dei liquidatori, deve provvedere:
a) alla formazione dello stato attivo e passivo alla data del 1 luglio 1947;
b) alla compilazione, con l'assistenza, del Collegio dei revisori, del programma della liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato istituito con l'.
Nessuna determinazione in ordine a nuovi lavori di ricostruzione degli impianti petroliferi può essere presa prima della presentazione dello stato patrimoniale del programma di cui al comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-8