Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 apr 1948
Il Comitato di vigilanza ed ogni suo membro possono sempre ispezionare i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al Collegio dei liquidatori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-5