Art. 4
4 / 11In vigore dal 13 apr 1948
Le deliberazioni del Collegio dei liquidatori che comportano variazioni patrimoniali, remissioni di crediti, rinunzie, transazioni e atti di alienazioni in genere, debbono essere precedute dal parere del Comitato di vigilanza.
Il Comitato di vigilanza ha facoltà di sospendere sino alla decisione dei Ministri cui è devoluta la vigilanza, l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente qualora ritenga, che possa derivarne pregiudizio agli interessi dell'ente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-4