Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 apr 1948
La vigilanza sul Collegio dei liquidatori, prevista dall' del citato decreto legislativo del 22 maggio 1947, n. 623, è esercitata per mezzo di un Comitato di vigilanza composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-2