Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 mar 1948
Il presente decreto entra, in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 9 luglio 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - PELLA - FANFANI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 85. - FRASCA
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