Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948;
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Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 23, continua ad avere vigore fino al 31 dicembre 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;162#art-1