Art. 1
1 / 5In vigore dal 26 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:
.
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
f) sul lotto pubblico;
g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67#art-1