Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948: . Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi: a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie; b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari; c) doganali e sulle imposte di fabbricazione; d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica; e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; f) sul lotto pubblico; g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento; h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari; per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.
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