Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 351, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947: . Per le provincia di Trento e di Bolzano le domande di riconoscimento dell'uso di acqua e le dichiarazioni di utenza ai fini della formazione del catasto delle utenze di acqua pubblica di cui agli articoli 3 e 5 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive modificazioni, possono essere presentate fino al 30 giugno 1948.
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