Art. 1
1 / 2In vigore dal 17 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 351, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:
.
Per le provincia di Trento e di Bolzano le domande di riconoscimento dell'uso di acqua e le dichiarazioni di utenza ai fini della formazione del catasto delle utenze di acqua pubblica di cui agli articoli 3 e 5 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive modificazioni, possono essere presentate fino al 30 giugno 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;132#art-1