Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 24 feb 1948
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - SCELBA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 114. - FRASCA
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