Titolo III
Art. 9
15 / 26In vigore dal 29 feb 1948
Alle tabelle annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
Gli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono autorizzati a percepire i diritti indicati nella tabella E di cui al precedente comma.
Per la riscossione dei diritti suddetti valgono le disposizioni stabilite dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, per i diritti doganali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-9