Art. 8
Titolo II

Art. 8

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In vigore dal 29 feb 1948
La liquidazione del diritto erariale di cui all'articolo precedente deve esser fatta, per l'esercizio finanziario 1947-48, sugli incassi globali dei diritti e compensi riscossi nell'intero esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-8