Art. 26
Titolo VI

Art. 26

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In vigore dal 28 lug 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell' ed al primo comma dell' è stabilita, la decorrenza del 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 130. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-26