Art. 22
Titolo VI

Art. 22

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In vigore dal 29 feb 1948
Con decreto del Ministro per le finanze sarà stabilita la, quota dei diritti da devolversi - in misura non inferiore ad un quarto - a favore del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1947, sul fondo costituito a norma del primo e quarto comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.
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