Art. 21
Titolo VI

Art. 21

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In vigore dal 29 feb 1948
La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947 in base all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sarà fatta con i medesimi criteri indicati nei precedenti .
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