Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 28 lug 1951
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 1951, N.575.

Note all'articolo

  • La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-18