Art. 17
9 / 26In vigore dal 28 lug 1951
La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata con i criteri stabiliti dagli (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.
Note all'articolo
- La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-17