Art. 16
8 / 26In vigore dal 28 lug 1951
Sul totale dei diritti di cui alla, tabella F è prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati - in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro per il tesoro - nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo, nonché dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi.
La rimanente somma è ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonché al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati.
Note all'articolo
- La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-16