Titolo IV
Art. 13
19 / 26In vigore dal 28 lug 1951
L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:
"Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.
A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.
A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.
Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, della dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.
Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).
Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi, viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti, con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con una quota non inferiore ad un terzo.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.
La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell' del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.
Note all'articolo
- La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-13