Art. 11
Titolo III

Art. 11

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In vigore dal 29 feb 1948
La ripartizione dei proventi fra il personale delle Dogane, delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane, dopo prelevate le aliquote di cui ai successivo , verrà determinata secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-11