Art. 1
1 / 3In vigore dal 24 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
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Per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma, è autorizzata la spesa di lire 130.000.000 in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 365.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;53#art-1