Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947; . Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Università degli studi di Bari, le seguenti Facoltà: a) Facoltà di lettere e filosofia; b) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; c) Facoltà di ingegneria.
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