Art. 1
1 / 7In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947;
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Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Università degli studi di Bari, le seguenti Facoltà:
a) Facoltà di lettere e filosofia;
b) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
c) Facoltà di ingegneria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;170#art-1