Art. 1
1 / 6In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
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Per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45 è stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000.
Il contributo è concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli e sorelle dei caduti e la misura di esso è fissata in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-27;699#art-1