Art. 7
7 / 13In vigore dal 7 mar 1948
I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non è altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni.
Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia - intestato alla Tesoreria centrale - da inviarsi alla Intendenza, di finanza accompagnato da un rendiconto delle somma dovute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-7