Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 mar 1948
Con le stesse norme previste nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere reso il conto delle gestioni anteriori al 31 dicembre 1947, a decorrere dall'ultimo approvato dall'autorità statale competente per tale approvazione secondo il provvedimento istitutivo della cassa o del fondo, ovvero, in mancanza, dal prefetto. La disposizione si applica anche per le gestioni delle casse o dei fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare prima della entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-4