Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 7 mar 1948
È vietato l'impiego delle somme e di ogni altra attività delle casse o dei fondi per scopi diversi da quelli per i quali le casse o i fondi stessi sono stati istituiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-10