Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948; . Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessato e del Ministero del tesoro. La vigilanza può essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive. È in facoltà del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.
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