Art. 7
7 / 7In vigore dal 13 apr 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - DEL VECCHIO - MERZAGORA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 89. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-7