Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1948
Gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, la quale, riscossa la somma, dovrà provvedere immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate in conformità delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'alimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-6