Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 apr 1948
In attesa della liquidazione dell'onere di cui all', allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato derivante dagli interessi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle banche finanziatrici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-4