Art. 4
4 / 7In vigore dal 13 apr 1948
In attesa della liquidazione dell'onere di cui all', allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato derivante dagli interessi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle banche finanziatrici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-4