Art. 1
1 / 7In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportata dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:
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Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonché a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.
Il Ministero del tesoro può eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-1