Art. 1
1 / 3In vigore dal 27 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazioni del 9 e 22 gennaio 1948:
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Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è aumentato da venti a trenta miliardi di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;9#art-1