Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazioni del 9 e 22 gennaio 1948: . Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è aumentato da venti a trenta miliardi di lire.
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